cooperative selvicolturali e idraulico-forestali sono equiparati agli imprenditori
agricoli
art. 8, D. Lgs. 18.05.2001, n. 227
Le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via
principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale,
ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli
imprenditori agricoli (cfr. art. 7, L. 05.03.2001,
n. 57).